È un tuo diritto

Il paziente oncologico e il lavoro:
permessi, congedi, agevolazioni familiari

La legge riconosce diverse forme di permessi e congedi per i pazienti cronici e oncologici, o affetti da handicap.

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Congedo per decesso o grave infermità

La legge n. 53/2000 riconosce al lavoratore il diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità documentabile del coniuge o di un parente entro il secondo grado. Per fruire del permesso l'interessato deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al medesimo e i giorni nei quali verrà utilizzato. In alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro l'espletamento dell'attività lavorativa mediante modalità diverse e ciò anche per periodi superiori a tre giorni. Le diverse modalità lavorative concordate dovranno comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che andranno a sostituire.

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Congedo per gravi motivi familiari

Il lavoratore può chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia anagrafica, dei soggetti obbligati agli alimenti, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado (anche non conviventi). Durante il congedo, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di tale congedo è nullo.

 

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità della durata del rapporto di lavoro con il periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di un altro dipendente in congedo.

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Permessi per disabili “gravi”

Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap che versa in una situazione di gravità ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa. A tal fine il lavoratore dovrà presentare all’Inps, e in copia al datore di lavoro, un’apposita domanda valida per i 12 mesi successivi.

 

Il lavoratore con disabilità grave che già benefici dei permessi dalla legge n. 104/1992 per se stesso, può cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare che si trovi in condizioni di disabilità grave.

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Agevolazioni per i familiari di portatori di handicap

I lavoratori dipendenti, familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto di fruire entro 60 giorni dalla richiesta del congedo straordinario per la durata massima di due anni. L’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario.

 

L’indennità erogata dall’Inps per il congedo straordinario è riconoscibile anche alle categorie per le quali non è prevista l’assicurazione per maternità. Sono destinatari della prestazione anche i lavoratori a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto, mentre la medesima non spetta ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori domestici e ai lavoratori agricoli giornalieri.

 

Durante il periodo di congedo, al richiedente spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione coperta da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano, tuttavia, fino a un importo complessivo massimo di euro 47.967,72 annui per il congedo di durata annuale, soggetto, a partire dal 2011, a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

La domanda di congedo deve essere presentata dal lavoratore alla sede territoriale dell’Inps in duplice copia, una delle quali sarà consegnata al datore di lavoro, che è autorizzato, dal momento della consegna, a erogare l’indennità, dopo averne verificato le condizioni sulla base della documentazione presentata.